Definizione della metodologia della valutazione delle offerte

Descrizione analitica dell’attività

La valutazione di un prodotto-servizio è funzione del valore così come definito dalla stazione appaltante durante la fase di identificazione degli obiettivi d’acquisto. Il valore non può essere declinato in modo astratto, ma è strettamente connesso al contesto in cui ha luogo la fornitura, alle caratteristiche del servizio sanitario e agli obiettivi della stazione appaltante (che a loro volta interiorizzano gli orientamenti strategici nazionali/regionali/aziendali). Avendo definito il valore in modo chiaro, è quindi possibile identificare i criteri di valutazione più appropriati e sulla base di questi definire in modo coerente il capitolato tecnico. I criteri di valutazione dovrebbero quindi essere identificati in via preliminare una volta definiti gli obiettivi di acquisto e poi essere riverificati una volta terminata la redazione del capitolato tecnico.

Ogni procedura competitiva che coinvolga più di un operatore economico deve prevedere un criterio di selezione della migliore offerta. L’art.12 del D.Lgs 36/2023 (Codice) dispone che ogni procedura di affidamento costituisce un procedimento amministrativo. Di conseguenza per ogni procedura, quando l’amministrazione coinvolge più di un operatore economico nel procedimento amministrativo, deve anche predeterminare delle regole di selezione della migliore offerta, tradizionalmente denominate “criteri di aggiudicazione”.


Razionale

I criteri di aggiudicazione sono disciplinati dall’articolo 108 del Codice e sono tesi a individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base:

  • del prezzo o del costo;

  • del miglior rapporto qualità prezzo.

  • del costo-efficacia, quale il costo del ciclo di vita ex art. 105, allegato II.8 (vedi attività successiva)

Solo la procedura dell’affidamento diretto (oltre alle procedure per l’affidamento delle concessioni di cui all’art.176 e ss del Codice in ambiti differenti da quelli approfonditi in tale occasione) non ha l’obbligo di utilizzare necessariamente uno di questi due criteri per individuare la migliore offerta, ma può prevedere l’uso di un “terzo criterio” che l’amministrazione descrive negli atti di gara, in grado di arginare la discrezionalità della scelta, ma senza la complessità dei criteri di aggiudicazione tradizionali.

La scelta del criterio di aggiudicazione da utilizzare è fortemente condizionata dagli esiti della progettazione discussi nella prima parte del documento.

L’amministrazione, infatti, ai sensi dell’art.79 allegato II.5 del Codice, può predisporre un capitolato descrivendo le specifiche tecniche:

“a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l’appalto;

  1. b) mediante riferimento a specifiche tecniche (…)”

La scelta di progettare “in termini di prestazioni” obbliga le amministrazioni ad effettuare la procedura di gara utilizzando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

Al contrario le amministrazioni che, progettando per tramite di specifiche tecniche, riuscissero a descrivere la fornitura da acquistare con sufficiente dettaglio, possono scegliere discrezionalmente il criterio di aggiudicazione da utilizzare per la individuazione della migliore offerta con il prezzo più basso o con la offerta economicamente più vantaggiosa.

Il prezzo più basso è un criterio, quindi, utilizzabile esclusivamente qualora il capitolato speciale dettagli in modo circostanziato tutte le caratteristiche della fornitura che si vuole acquistare in modo da garantire nella successiva competizione il rispetto del principio della parità di trattamento.

In tal senso dispose il T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, con sentenza del 19 gennaio 2017, n. 80: “La scelta del criterio del “prezzo più basso” risulta inadeguata rispetto agli appalti con caratteristiche di complessità allorquando la lex specialis non rechi una disciplina di dettaglio delle modalità organizzative delle prestazioni da eseguire, tale da consentire alla stazione appaltante di individuare la migliore offerta senza alcun tipo di valutazione diversa da quella relativa al prezzo”.

Nel caso specifico di acquisto di dispositivi medici occorre domandarsi, rispetto al fabbisogno descritto, tendenzialmente derivante dalla volontà di acquisto di un


Attori/stakeholder coinvolti

La scelta del criterio di aggiudicazione per ogni singola procedura spetta all’amministrazione ed in particolare al RUP ed al Progettista / DEC.

Tuttavia, questa scelta può essere condizionata dalla conoscenza del mercato che può convincere sull’opportunità di predisporre un capitolato molto dettagliato e lasciare, dunque, di seguito che la competizione avvenga solo sull’elemento prezzo o, in alternativa, convincere sull’opportunità di lasciare che la competizione avvenga anche su altri elementi tecnici premiali che possono portare ad una migliore selezione finale nella valutazione del rapporto qualità/prezzo


Vincoli

La Direttiva Comunitaria 2014/24, innova rispetto alla precedente stabilendo che il “concetto prioritario” di valutazione sia quello dell’offerta economica più vantaggiosa “dal momento che tutte le offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che la singola amministrazione aggiudicatrice ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte”. Questo concetto si declina in criteri di valutazione che possono essere del solo prezzo/costo; del miglior rapporto qualità-prezzo, o di costo-efficacia come il costo del ciclo di vita.

La Direttiva consente agli stati membri di limitare il ricorso, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, del criterio del solo prezzo. Di conseguenza l’articolo 108 c.2 stabilisce che sono aggiudicabili esclusivamente sulla base del criterio del miglior rapporto prezzo qualità i contratti e gli affidamenti:

  1. a) relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;

  2. b) relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

  3. c) servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

  4. d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;

  5. e) gli affidamenti di appalto integrato;

  6. f) relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Nel caso di beni e servizi il Codice specifica che può essere fatto ricorso al criterio del prezzo più basso per i “servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1”.

Il nuovo codice restringe alle sole procedure per l’aggiudicazione di servizi ad alta intensità di manodopera, o servizi informatici “impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici” l’imposizione di un valore massimo attribuito alla componente economica (rispettivamente del 30% e del 10%).

Tali disposizioni, ad eccezione

Per gli appalti sotto-soglia, che non siano affidamenti diretti, le amministrazioni, possono discrezionalmente scegliere l’uno o l’altro criterio di aggiudicazione salvo nei casi previsti dall’articolo 108, comma 2.